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CARTA CANTA
a cura di MARCO TRAVAGLIO
24 LUGLIO 2006

Programma d'evasione


"Bisogna innanzitutto combattere la corruzione, fenomeno ancora vivo, come prova il 42° posto che l'Italia ha ottenuto nel 2004 nella classifica di Transparency International, l'autorevole Ong indipendente che si batte contro i fenomeni di corruzione . Daremo maggiore attenzione sia ai reati connessi all'attività amministrativa, come la corruzione, sia alla criminalità economica, che falsa le condizioni di concorrenza e di mercato. Il Codice Etico è uno strumento che vuole garantire nella sottoscrizione di accordi commerciali il rispetto dei diritti umani, sindacali. e la lotta alla corruzione, quale percorso fondamentale in materia di responsabilità sociale delle imprese e di dimensione sociale della globalizzazione".
("Per il bene dell'Italia. Programma di governo 2006-2011" presentato dall'Unione e sottoscritto da tutti i segretari di partito del centrosinistra nell'aprile 2006).

"L'Ulivo decide di non cambiare. La proposta di legge sull'indulto approvata definitivamente in commissione Giustizia il 18 luglio non sarà modificata in aula. Il provvedimento di clemenza di 3 anni comprenderà anche i reati contro la Pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione all'abuso d'ufficio, e i reati finanziari, societari e fiscali".
(Ansa, 20 luglio 2006).

"Se non lasciamo nel testo la possibilità di far beneficiare dell'indulto anche Cesare Previti, Forza Italia non voterà con noi questo provvedimento. E vorrei ricordare a tutti che il quorum per farlo passare è di due terzi".
(Pierluigi Mantini, capogruppo dell'Ulivo in commissione Giustizia, Ansa, 20 luglio 2006).




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LA REPUBBLICA
24 luglio 2006

Un ricatto in nome di PrevitI
di EUGENIO SCALFARI

Debbo confessare che il Di Pietro capo di partito non incontra le mie simpatie. Non mi piace la sua squadra. Non mi piace affatto quel suo subdolo personaggio che è andato a fare il presidente della commissione Difesa della Camera con i voti del centrodestra. Diciamo insomma che non sono un fan dell'ex procuratore di Mani pulite.

Ma dichiaro che condivido invece al cento per cento la posizione di Di Pietro sul provvedimento di indulto preparato dal ministro della Giustizia, sul quale la Camera discute oggi e probabilmente voterà domani. Sono molto stupito che quel provvedimento abbia il sostegno di tutti i gruppi del centrosinistra, compresa quella sinistra radicale che spacca il capello in quattro sulla necessità che il governo sia "discontinuo" rispetto alla politica e alla legislazione ereditate da Berlusconi.

Il problema di questo indulto è chiarissimo: il centrosinistra è favorevole all'amnistia ma non riesce ad ottenere la maggioranza qualificata che la legge richiede.

Allora ripiega su un indulto diminuendo di tre anni le pene comminate a tutti i responsabili di reato salvo alcune categorie ritenute di particolare gravità. I reati esclusi dall'indulto sono nel disegno di legge Mastella quelli di natura mafiosa, quelli riguardanti la pedofilia e i reati di terrorismo interno e internazionale. In tutti gli indulti che sono stati approvati in precedenti occasioni (come pure in tutte le precedenti amnistie) sono stati sempre esclusi dai provvedimenti di clemenza i reati di corruzione e di concussione commessi contro la pubblica amministrazione. Invece nel provvedimento Mastella - e per la prima volta nella nostra legislazione - questi reati beneficeranno della clemenza approvata dal Parlamento. Di qui il rifiuto di Di Pietro di votare in favore e di qui anche la nostra concordanza con la sua posizione.

La verità che sta dietro all'estensione dell'indulto ai reati di corruzione e concussione contro lo Stato è presto detta: senza quell'estensione i voti di Forza Italia verrebbero a mancare e quindi non si raggiungerebbe il "quorum" necessario. Mastella e la maggioranza di centrosinistra si sono trovati di fronte a questa "impasse"; per superarla hanno trangugiato il rospo.

Il rospo, tra l'altro, ha un nome abbastanza ostico: si chiama Cesare Previti. Previti deve scontare cinque anni per una sentenza passata in giudicato. Con l'indulto la pena si riduce a due anni per i quali sono previsti provvedimenti alternativi come l'affidamento ai servizi sociali.

Il problema Previti ha rappresentato una spina costante per Forza Italia, che ha cercato di liberarsene in tutti i modi. Soprattutto con un'aggressione continua e durata un decennio intero contro la magistratura italiana nel suo complesso e quella milanese in specie e con leggi "ad personam" che hanno rappresentato una delle più umilianti stagioni politiche del Parlamento italiano.

Nonostante questi innumerevoli tentativi di manipolare e impedire l'azione della giurisdizione, l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte; una condanna c'è stata, un reo è stato assicurato alla giustizia. E come lui parecchi altri in analoghe condizioni.

Ora l'indulto che il centrosinistra propone oggi alla Camera, con l'accordo di Forza Italia, realizzerà ciò che non era riuscito al governo Berlusconi. Di più: le persone responsabili di reati contro la pubblica amministrazione sono in tutto sessantasette; un numero esiguo che non contribuirà in nessun modo a quello sfoltimento della popolazione carceraria che è l'intento principale del provvedimento di clemenza.
C'è infine un'ultima ragione che ci spinge a criticare la posizione del governo e a concordare con quella di Di Pietro: gran parte dei parlamentari di An voteranno contro il provvedimento di Mastella. Per ragioni che non condividiamo, ma resta il fatto che i colpevoli di reato contro lo Stato per corruzione e concussione avranno sconti di pena col voto del centrosinistra e di Forza Italia e con il voto contrario di Alleanza nazionale. È una posizione piuttosto scomoda, non vi pare?




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www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=43715&i...

Approvato il nuovo testo dalla Commissione giustizia, il 24 inizia l’esame in Aula
L'indulto proposto per reati entro il 2 maggio
(Ddl Camera 525 - Concessione di amnistia e di indulto)
Indulto per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Lo prevede il ddl approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 19 luglio e all'esame dell'Aula dal 24. Il testo del relatore Enrico Buemi (Rosa nel pugno) prevede uno sconto di pena anche per i reati finanziari e contro la Pubblica Amministrazione. Secondo il disegno di legge, frutto dello stralcio del provvedimento dell’amnistia da quello dell’indulto, il beneficio sarà revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Lunga la lista dei reati esclusi: associazioni sovversive, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. L’indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale, previsto dall’articolo 174 del codice penale che condona, in tutto o in parte, la pena inflitta e, salvo che il decreto disponga diversamente, non estingue le pene accessorie e gli altri effetti della condanna. (24 luglio 2006)

Ddl Camera 525 - Concessione di indulto

Articolo 1.

stralciato

Articolo 2.

(Indulto).

1. È concesso indulto [1]per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 delcodice penale[2].

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.

3. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

[SM=g27989] 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

1[SM=g27989] 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 305.

4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3.

stralciato



INES TABUSSO